Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio, con la sentenza n. 18463 del 23 ottobre, ha respinto il ricorso di alcuni cittadini contro il Comune di Rocca Priora riguardo al Piano Particolareggiato Esecutivo per la zona “Ara Dandini”, approvato nel 2022. I ricorrenti non erano d’accordo con alcune decisioni prese dal Comune su come destinare il loro terreno e avevano chiesto delle modifiche. Tuttavia, il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, spiegando che non si possono contestare singoli passaggi del processo di approvazione di un piano urbanistico, ma solo il piano finale nel suo complesso.
Il contesto del ricorso contro il Piano Particolareggiato “Ara Dandini”
I cittadini che presentarono il ricorso sono proprietari di un terreno di circa 1.270 metri quadrati e intesero far sì che la loro proprietà venisse inclusa in una zona urbanistica diversa. Ciò avrebbe consentito loro uno sviluppo edilizio più favorevole. Il Comune di Rocca Priora accettò parzialmente la richiesta, ma impose delle condizioni: metà del terreno doveva essere ceduto gratuitamente al Comune e qualsiasi costruzione doveva essere regolata da una convenzione specifica.
Non soddisfatti di queste condizioni, i proprietari decisero di fare ricorso, sostenendo che le decisioni del Comune danneggiassero i loro diritti. Tuttavia, il TAR ha stabilito che questo tipo di decisioni, prese durante il processo di approvazione del piano urbanistico, non possano essere contestate singolarmente, ma solo in un eventuale ricorso contro l’intero piano, che in questo caso non è stato impugnato.
Motivazioni della sentenza del TAR
Il TAR ha chiarito che le deliberazioni del Comune riguardanti le osservazioni dei cittadini fanno parte di un processo interno e non producono effetti immediati. Di conseguenza, non possono essere contestate singolarmente, ma solo una volta che il piano urbanistico è stato definitivamente approvato. Poiché i ricorrenti non hanno contestato il piano finale, il loro ricorso è stato dichiarato inammissibile. Le spese legali sono state compensate tra le parti, senza alcun rimborso o sanzione.