Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio ha recentemente emesso una sentenza che dichiara inammissibili i ricorsi presentati contro l’installazione di una stazione radio base di Wind Tre in via Sforza Cesarini, a Lanuvio. La sentenza n. 18488 del 23 ottobre, segna un passaggio importante in una vicenda che vede contrapporsi gli abitanti della zona (sostenuti da alcune forze politiche) e la compagnia telefonica. I ricorrenti, un gruppo di residenti vicini al sito di installazione, avevano sollevato preoccupazioni riguardanti l’impatto della nuova antenna sulla salute e il possibile deprezzamento delle loro proprietà immobiliari.
I timori dei cittadini di Lanuvio: salute e paesaggio in pericolo?
I ricorrenti, un gruppo di residenti vicini all’area, avevano impugnato l’autorizzazione concessa dal Comune di Lanuvio a Wind Tre, sostenendo che la nuova antenna avrebbe comportato un incremento dell’esposizione ai campi elettromagnetici. Nel ricorso, i cittadini hanno sottolineato il timore di “pregiudizi per la salute conseguenti all’indubbia esposizione al campo elettromagnetico” generato dalla nuova installazione. In aggiunta, è stato anche evidenziato come l’impianto, situato nelle vicinanze del parco storico di Villa Sforza Cesarini, avrebbe potuto deprezzare le rispettive proprietà immobiliari.
Il gruppo di residenti ha inoltre criticato la mancanza di trasparenza da parte del Comune, “in quanto l’autorizzazione sarebbe stata rilasciata senza dare alcuna pubblicità” e coinvolgimento della comunità locale.
Wind Tre e Cellnex unite contro le restrizioni comunali
Cellnex Italia è una società operante nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni, specializzata nella gestione delle torri e dei siti di trasmissione utilizzati da operatori di telecomunicazioni. Nel caso specifico di Lanuvio, è intervenuta nel giudizio del TAR Lazio come titolare delle strutture portanti delle antenne, affiancando Wind Tre nella difesa dell’installazione di una stazione radio base.
Nel suo ricorso incidentale, Cellnex Italia, come Wind Tre, ha contestato il regolamento comunale di Lanuvio del 2007, che introduce restrizioni per l’installazione di nuovi impianti nelle cosiddette “aree sensibili” (come parchi o aree vincolate). Anche Cellnex, in modo analogo a Wind Tre, ha sostenuto che il regolamento fosse stato adottato “senza il previo coinvolgimento dei gestori di telecomunicazioni”, in violazione dell’articolo 8 della legge n. 36/2001. Tale norma prevederebbe una consultazione preventiva con le aziende del settore e un’adeguata istruttoria prima di imporre limitazioni alla localizzazione degli impianti.
La sentenza del TAR
Nonostante le obiezioni, il TAR ha respinto i ricorsi, dichiarandoli inammissibili per mancanza di prove sufficienti a dimostrare che i residenti fossero effettivamente coinvolti e danneggiati in modo specifico dall’installazione dell’antenna. Nella sentenza si legge che i ricorrenti non hanno fornito “prova alcuna circa l’effettiva residenza” nelle immediate vicinanze del sito di installazione, un elemento fondamentale per dimostrare un danno concreto e differenziato rispetto al resto della comunità.
Il tribunale ha inoltre chiarito che, sebbene la distanza tra le abitazioni dei ricorrenti e il sito dell’antenna vari da un minimo di 138 a un massimo di 360 metri, non vi erano prove concrete per supportare la tesi di un impatto rilevante su salute o proprietà immobiliari.
La sentenza chiude, almeno per ora, una controversia che vede alcuni i cittadini di Lanuvio opporsi all’espansione delle infrastrutture di telecomunicazione, ma apre anche interrogativi sulla gestione di progetti simili e sulla necessità di garantire maggiori tutele e trasparenza nei confronti della popolazione locale.