Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per il Lazio ha messo la parola fine a una lunga e complessa battaglia legale che ha visto contrapporsi il Comune di Marino e un consorzio di società interessate a costruire in zona Frattocchie. Con la sentenza n. 18823/2024, pubblicata due giorni fa, il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso dei privati, respingendo anche le richieste di risarcimento danni avanzate dai ricorrenti. Al centro della disputa, il Piano Urbanistico Comunale Generale (PUCG) adottato nel 2021, che puntava a limitare il consumo di suolo.
L’ambizioso progetto edilizio e le politiche urbanistiche vigenti a Marino
Il ricorso contro il Comune di Marino risale al 2017, quando le società edilizie coinvolte hanno contestato alcune delibere comunali – tra cui la n. 18 del 2016 – che autorizzavano il sindaco e la giunta ad avviare un dialogo con la Regione Lazio per l’annullamento, in autotutela, dei programmi urbanistici già approvati, tra cui un importante progetto residenziale.
Il terreno oggetto della controversia si trova in una vasta area agricola e storica, tra le località di Divino Amore, Mazzamagna e Mugilla. Nel 2020, il Ministero della Cultura ha imposto un vincolo paesaggistico che include questa area all’interno di una zona di “notevole interesse pubblico”, rendendo il suolo inedificabile. Tale vincolo si estende su una parte estesa dei Castelli Romani, comprendendo elementi storici e paesaggistici che il nuovo piano urbanistico comunale aveva l’obiettivo di preservare.
La giunta guidata allora dal Movimento 5 Stelle di Carlo Colizza, ha adottato una linea intransigente verso nuove edificazioni, orientata alla tutela del territorio. Questo orientamento si è concretizzato con il PUCG del 2021, definito spesso come un “piano a consumo zero” di suolo, che ha arrestato una parte del fenomeno di espansione edilizia nelle aree sottoposte a tutela e ricadenti nel territorio comunale di Marino.
Le decisioni del TAR: Piano legittimo e nessun risarcimento ai privati
Con la sentenza n. 941 del 2022, il TAR aveva già annullato alcune delibere comunali che sospendevano unilateralmente il Protocollo d’Intesa del 2011, firmato tra il Comune di Marino e la Regione Lazio, riconoscendo che ogni modifica avrebbe richiesto l’accordo di entrambe le parti. Tuttavia, il quadro normativo e giuridico è cambiato radicalmente con l’imposizione del vincolo paesaggistico e l’approvazione del PUCG, entrambi elementi che hanno portato alla sopravvenuta carenza di interesse da parte dei ricorrenti.
Nella sentenza del 28 ottobre, il TAR ha confermato che il ricorso è improcedibile, sancendo di fatto la legittimità del piano urbanistico a consumo zero e negando ogni richiesta di risarcimento danni. La corte ha ribadito che il nuovo piano non è lesivo dei diritti delle società costruttrici, ma rappresenta un atto amministrativo conforme alle nuove esigenze di tutela del territorio.