Italia Viva Ciampino ha formalmente richiesto l’accesso agli atti ai sensi della legge 241/1990, riguardanti il piano di gestione delle emergenze e il piano sicurezza messi in atto durante la festa di Viale Kennedy. La richiesta segue un post su Facebook pubblicato il 13 maggio 2024 sul gruppo “Ciampino e Dintorni, informazione e cronaca”, che denunciava un grave episodio verificatosi durante la festa della Beata Vergine del Rosario.

Il drammatico evento di sabato 12 maggio

Durante la festa, una signora residente in Viale Kennedy ha avuto un malore. L’ambulanza e l’auto medica intervenute non sarebbero riuscite ad avvicinarsi sufficientemente al luogo del malore a causa delle strade bloccate, dovendo fermarsi in via Toscanini. Il personale di soccorso ha dovuto trasportare a piedi barella e attrezzature, ritardo che potrebbe aver influito sull’esito tragico della vicenda.

Le perplessità di Italia Viva

In merito al caso in questione, il circolo locale di Italia Viva ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

Freetime Frascati

“La festa è stata patrocinata dal Comune di Ciampino con Delibera di Giunta N. 82 del 24/04/2024, e in virtù di quanto accaduto abbiamo chiesto al Sindaco se sono stati adottati e quali, i piani di sicurezza. Abbiamo chiesto verbali di sopralluogo e della commissione comunale di vigilanza e sicurezza con l’illustrazione del piano di emergenza e indicazione dei varchi di esodo cosi come previsto dalla Circolare del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2018.”

Rammentiamo inoltre che in caso di eventi di pubblico spettacolo, il Comune, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, secondo le previsioni dell’art. 80 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, deve acquisire il parere della Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Si poteva salvare il cittadino? L’autopsia dirà la verità! Noi cittadini democratici, continueremo a lottare anche per lui.

La nostra legislazione prevede anche la responsabilità oggettiva, per mancanza di un piano “emergenziale”, con implicazioni di responsabilità penale ex art 40 del Codice Penale, poiché non impedire un evento che si ha l’obbligo di impedire equivale a cagionarlo, oltre alla responsabilità civile per violazione del contratto sociale, ove il cittadino deve trovare sicurezza in detti luoghi- soprattutto se affollati.

La Suprema Corte, con riguardo al profilo della colpa, ha valorizzato il principio sancito dalla pronuncia delle Sezioni Unite (SS. UU. 24/4/14 n. 38343), secondo cui occorre verificare di volta in volta se l´evento costituisca la concretizzazione del rischio della inosservanza della regola cautelare. Nella fattispecie i giudici di legittimità hanno avuto modo di accertare come l´evento sia stato la realizzazione del pericolo in considerazione del quale, la condotta dell´agente è stato qualificata contrario alla diligenza. Questo è il punto! Attendiamo le risposte e la documentazione richiesta, in forza della legge 241/1990, ut supra evidenziata”

Foto di repertorio