Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per il Lazio, con una sentenza pubblicata ieri 17 dicembre, ha accolto il ricorso presentato da Vodafone Italia S.p.A. contro il Comune di Marino. Al centro della vicenda, la modifica di una stazione radio base situata in via Pietro Nenni, in un’area soggetta a vincoli archeologici e paesaggistici. La disputa si è sviluppata intorno alla formazione del silenzio-assenso, previsto dall’art. 44 del d.lgs. 259/2003, e all’applicazione della normativa in materia di telecomunicazioni e tutela del paesaggio.
Vodafone aveva trasmesso un’istanza unica per ottenere l’autorizzazione all’adeguamento tecnologico dell’impianto, allegando la documentazione necessaria e coinvolgendo gli enti competenti, tra cui il Ministero della Cultura, l’ARPA Lazio e l’ENAC. Tuttavia, trascorsi i 60 giorni previsti dalla normativa senza alcuna risposta formale, l’azienda aveva proceduto ad autocertificare l’autorizzazione mediante silenzio-assenso. Il Comune di Marino, però, aveva successivamente dichiarato inefficace tale titolo, sostenendo che l’iter non fosse concluso a causa della mancata emissione del nulla osta paesaggistico da parte della Soprintendenza.
Il silenzio-assenso è valido e l’autotutela
La sentenza del TAR ha chiarito un punto essenziale: il silenzio-assenso si perfeziona decorsi i termini previsti dalla legge, salvo l’intervento di un dissenso espresso o motivato da parte delle autorità preposte. Nel caso specifico, nessuna autorità aveva comunicato un parere negativo entro i termini, né il Comune aveva adottato provvedimenti decisori.
Il Tribunale ha respinto la tesi del Comune secondo cui il mancato nulla osta paesaggistico bloccasse la formazione del silenzio-assenso. Secondo la normativa, infatti, è onere del responsabile del procedimento convocare una conferenza di servizi per coordinare i vari enti coinvolti. L’inerzia del Comune di Marino nel convocare tale conferenza, dunque, non può ricadere sul richiedente, frustrando il principio di semplificazione amministrativa che ispira la disciplina delle comunicazioni elettroniche.
La sentenza ha altresì chiarito che, una volta formato il silenzio-assenso, l’amministrazione locale può intervenire solo attraverso un procedimento di autotutela regolato dalla legge 241/1990, che richiede un rigoroso bilanciamento tra l’interesse pubblico e i diritti del privato. In questo caso, il Comune non aveva adottato alcun provvedimento di autotutela, limitandosi a dichiarare inefficace il titolo, un’azione giudicata illegittima dal TAR.
Infine, il TAR ha anche respinto la richiesta del Comune di dichiarare decaduta Vodafone dalla facoltà di realizzare l’opera, rilevando che i termini per completare i lavori non erano ancora scaduti al momento del provvedimento impugnato.
Le prospettive future per Marino e i Castelli Romani
La decisione del TAR del Lazio si inserisce in un dibattito sempre più acceso ai Castelli Romani, dove il tema delle antenne e delle infrastrutture di telecomunicazione è al centro di attenzione pubblica e istituzionale. Quest’ultima sentenza, da una parte, riafferma la responsabilità delle amministrazioni locali nel rispettare le tempistiche e le procedure previste dalle normative, fondamentali per la semplificazione amministrativa; dall’altra, evidenzia come i ritardi burocratici non possano ostacolare interventi strategici per lo sviluppo delle reti di comunicazione elettronica.
Per il Comune di Marino, il verdetto del TAR rappresenta un momento di riflessione, evidenziando la necessità di adottare prassi più efficaci e tempestive nei procedimenti autorizzativi. Per gli operatori come Vodafone, invece, la decisione ribadisce il valore del silenzio-assenso come strumento essenziale per superare le lungaggini amministrative e garantire il potenziamento delle infrastrutture, in un territorio che cerca di bilanciare sviluppo tecnologico e tutela del paesaggio.
La foto in copertina è d’archivio e non rappresenta l’impianto di cui si parla nell’articolo.
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