Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per il Lazio ieri ha emesso una sentenza che respinge il ricorso presentato contro il Comune di Velletri riguardante l’ordine di cessazione immediata di un’attività artigianale di taglio boschi e segagione di legname.

La vicenda

La controversia ha avuto origine il 18 marzo 2019, quando il Comune di Velletri ha emesso un provvedimento che ordinava la cessazione immediata dell’attività di taglio boschi e segagione di legname, svolta presso un immobile sito in via Ariana. Il Comune ha motivato l’ordine sulla base della non conformità urbanistica dell’immobile, rilevando vari abusi edilizi e ordinando la demolizione delle strutture non conformi, che erano state successivamente poste sotto sequestro preventivo.

Le ragioni del ricorso

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento, sostenendo che l’ordinanza di demolizione non era stata notificata regolarmente. Inoltre, ha contestato il difetto di motivazione e presupposti legali del provvedimento, affermando la violazione del principio del giusto procedimento e della leale cooperazione istituzionale. Un altro punto contestato era l’eccesso di potere, denunciando il travisamento dei fatti e l’erronea valutazione delle circostanze, come dimostrato dall’autorizzazione temporanea del Pubblico Ministero per il dissequestro dell’area, al fine di demolire le opere abusive e ripristinare lo stato dei luoghi.

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La difesa del Comune

Il Comune di Velletri ha sostenuto la legittimità del provvedimento, sottolineando che l’ordine di cessazione era giustificato dalla natura abusiva delle strutture. Secondo il Comune, il ricorrente non aveva contestato il carattere abusivo dei manufatti, confermando invece la loro natura irregolare attraverso la presentazione di una SCIA per il ripristino dello stato dei luoghi.

La decisione del TAR

Il TAR del Lazio ha ritenuto infondato il ricorso. Nella sentenza, il Tribunale ha evidenziato che il ricorrente non aveva contestato l’abusività dei manufatti, confermando la legittimità del provvedimento comunale. La mancata notifica dell’ordinanza di demolizione non avrebbe comunque inficiato la validità dell’ordine di cessazione dell’attività, basato sull’incontestata abusività delle strutture.

Conclusioni e implicazioni

La sentenza del TAR del Lazio conferma la legittimità delle azioni del Comune di Velletri, stabilendo un precedente importante per la gestione delle attività artigianali non conformi alle normative urbanistiche. Il ricorrente è stato condannato al rimborso delle spese legali sostenute dal Comune, per un totale di 2.000 euro, oltre agli accessori di legge.