Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio ha accolto parzialmente il ricorso presentato da Radio Maria contro l’ordinanza emessa dal Comune di Monte Compatri per limitare le emissioni elettromagnetiche in località Pratarena. La decisione stabilisce come l’intervento straordinario del sindaco non fosse giustificato nei termini previsti dalla legge.

La vicenda: limiti alle emissioni elettromagnetiche

Tutto ha inizio nell’agosto del 2022, quando il sindaco di Monte Compatri firmò un’ordinanza urgente per la riduzione delle emissioni elettromagnetiche in località Pratarena. Il provvedimento, basato su una relazione tecnica dell’ARPA Lazio, ordinava a sei emittenti radiofoniche, tra cui Radio Maria, di rientrare nei limiti previsti dalla normativa vigente. L’ordinanza definiva la situazione come urgente, richiedendo interventi immediati a tutela della salute pubblica.

Radio Maria ha però contestato l’atto, portando la questione davanti al TAR. I motivi del ricorso si fondavano su presunti difetti di istruttoria e di motivazione, oltre a denunciare l’assenza di un contraddittorio e l’impossibilità tecnica di attuare le disposizioni dell’ordinanza.

La sentenza: poteri straordinari non giustificati

Con la sentenza del 27 dicembre, il TAR si è pronunciato accogliendo parzialmente il ricorso. Il provvedimento chiarisce che il potere straordinario del sindaco, previsto dall’articolo 50 del Testo Unico degli Enti Locali, può essere esercitato solo in presenza di situazioni eccezionali e non risolvibili attraverso strumenti amministrativi ordinari. Nel caso in questione, il TAR ha stabilito che la relazione di ARPA Lazio, pur rilevando un superamento dei limiti elettromagnetici, non configurava una situazione di emergenza tale da giustificare un provvedimento extra ordinem.

La corte ha inoltre sottolineato che esistono strumenti normativi già previsti per gestire situazioni di questo tipo, come i procedimenti di conformità coordinati dalla Regione Lazio e disciplinati dalla DGR 932/2020. L’assenza di una chiara impossibilità di agire con mezzi ordinari ha portato all’annullamento dell’ordinanza per difetto di motivazione.

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Tuttavia, il TAR non ha accolto le censure relative alla mancanza di contraddittorio durante le rilevazioni. Secondo la giurisprudenza citata nella sentenza, i controlli ambientali non richiedono la partecipazione delle parti interessate, poiché il rischio di alterare i risultati sarebbe troppo elevato.

Possibili scenari per Monte Compatri

Con l’annullamento parziale dell’ordinanza, il Comune di Monte Compatri si trova nella posizione di dover rivedere il proprio operato, decidendo se proseguire con l’attivazione dei procedimenti amministrativi ordinari previsti dalla normativa regionale o se tentare di impugnare la sentenza del TAR davanti al Consiglio di Stato.

Nel primo caso, si dovrebbe avviare un percorso coordinato con l’ARPA Lazio e Regione Lazio, per gestire la riduzione delle emissioni elettromagnetiche senza ricorrere a misure straordinarie. In alternativa, un appello al Consiglio di Stato comporterebbe un’ulteriore fase di contenzioso, con l’incognita di tempi e costi elevati.

Per le emittenti coinvolte, invece, la sentenza rappresenta un temporaneo sollievo, ma resta la possibilità che vengano adottati nuovi provvedimenti conformi ai rilievi normativi. Inoltre, l’ARPA potrebbe intensificare i monitoraggi per verificare il rispetto dei limiti, generando ulteriori interventi amministrativi in caso di superamenti.

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